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La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Il 15.06.2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con l’obiettivo di adeguare gli istituti alla Direttiva europea n. 2019/1023/UE, anche nota come Direttiva Insolvency.

Tra le più significative modifiche apportate alla versione originale del testo normativo viene annoverata la sostituzione del precedente Titolo II concernente “le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” in favore della procedura di “composizione negoziata della crisi” già in vigore con il D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021.

L’introduzione dell’istituto della composizione negoziata, si colloca in un contesto di riforme che mirano da un lato, a favorire interventi volti ad anticipare l’emersione della crisi, dall’altro a tutelare la continuità aziendale. La composizione negoziata, in particolare, si configura come uno strumento finalizzato ad agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale, sono dotate delle potenzialità necessarie per restare sul mercato.

Presupposti, requisiti e caratteri della procedura di composizione negoziata

I presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla composizione negoziata vengono delineati dall’art. 12 co.1 CCII che riserva il nuovo strumento all’imprenditore commerciale o agricolo che eserciti la propria attività, sia in forma individuale che societaria, e che si trovi “in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile l’insolvenza”.

Dalla lettura del dato normativo risulta evidente l’intento del Legislatore di anticipare l’intervento risanatorio allargando il più possibile il campo di applicazione dell’istituto; il concetto di crisi e di insolvenza vengono, infatti, legati al parametro della “probabilità” e la possibilità di accesso alla composizione negoziata viene estesa anche alle imprese che si trovino in uno stato di difficoltà da far apparire la crisi come evento futuro e probabile.

A differenza di altri strumenti introdotti dal Legislatore in materia di crisi, la composizione negoziata non si colloca però tra le procedure concorsuali, ma rappresenta un percorso volontario attivato dall’imprenditore stesso che, trovandosi anche solo in una situazione di pre crisi sceglie di farvi fronte attraverso uno strumento di tipo negoziale sottratto sia al presidio giudiziale (se non in particolari ipotesi), che alle regole proprie del concorso.

L’intervento del Tribunale è infatti limitato ai soli casi in cui l’impresa: :

-chieda di beneficiare delle misure protettive del patrimonio, ovvero quelle che limitano la possibilità di azione nei confronti dell’impresa ovvero che impediscano la pronuncia di dichiarazione d’insolvenza fino alla definizione della composizione; 

-intenda ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili;

-voglia ottenere il trasferimento della società o dei suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 co. 2 c.c.

L’inizio del “procedimento” di composizione negoziata coincide con il momento in cui l’imprenditore, mediante il deposito di un’apposita istanza redatta su un modello standard e presentata attraverso l’istituita Piattaforma telematica Nazionale, accessibile attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, richiede la nomina dell’esperto indipendente.

L’istanza, viene corredata da documentazione attestante la situazione patrimoniale della società, da una relazione sull’attività in concreto esercitata, nonché da un piano finanziario redatto su un orizzonte temporale di sei mesi, riepilogativo degli interventi che l’imprenditore intende porre in essere.

Si tratta di una corposa documentazione dettagliatamente indicata nell’art. 17 co. 3 del CCII utile per consentire all’esperto, ovvero il professionista che è terzo rispetto all’impresa e che l’affiancherà nella gestione della crisi, una prima visione d’insieme della società e una prima valutazione in merito alle concrete prospettive di risanamento.

L’esperto indipendente

All’esperto indipendente, definito all’art. 2 CCII come “colui che agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa” viene affidato un ruolo centrale nella composizione negoziata.

Si tratta di una figura professionale del tutto nuova nel contesto normativo della crisi d’impresa, iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Camera di Commercio e nominato da una commissione composta da un magistrato della Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, da un membro designato dal presidente della Camera di Commercio e da un membro designato dal Prefetto. In ragione del ruolo affidatogli dal Legislatore, all’ esperto si richiede una specifica formazione professionale, competenze tecniche nel settore del risanamento e delle ristrutturazioni, ma anche capacità di mediazione.

L’esperto, attivandosi in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente valuterà, in primo luogo, la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e prospetterà con l’imprenditore le possibili strategie di intervento. In caso contrario, accertata l’impossibilità di far fronte alla situazione di squilibrio, ne darà notizia al Segretario Generale della Camera di Commercio, che disporrà l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

La fase delle trattative

Aperta la fase d’intervento e iniziate le trattative con i creditori, la gestione dell’impresa nel corso della composizione negoziata costituisce un momento di considerevole importanza, tanto rilevante quanto più complesso è il risanamento e più grave è la situazione finanziaria. In questa fase, l’esperto assume un ruolo di controllo dei singoli atti dell’imprenditore che conserva sia la gestione ordinaria, che straordinaria dell’impresa. Il monitoraggio esercitato dall’esperto si concretizza nella segnalazione per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo del proprio dissenso (in taluni casi pubblicata nel Registro Imprese), quando ritiene che un atto possa arrecare pregiudizio ai creditori.

Al fine di gestire al meglio le trattative con i creditori per realizzare un possibile e concreto reinserimento dell’impresa sul mercato l’imprenditore potrà, già con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successivamente presentata, dichiarare che non si applichino nei suoi confronti gli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite, e non si verifichi la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale ex artt. 2484 co.1 n.4 e 2545 duodecies c.c. sino alla conclusione delle trattative.

Sempre al fine di consentire all’imprenditore di proseguire nelle trattative senza subire azioni di disturbo da parte dei creditori, è prevista la possibilità di richiedere al Tribunale, tramite apposita istanza, l’applicazione di misure protettive e cautelari sul suo patrimonio, al fine di vietare azioni esecutive da parte dei creditori e l’iscrizione di diritti di prelazione. Il Tribunale deciderà con ordinanza, stabilendo l’ambito applicativo delle misure e la loro durata, prevista tra i 30 e i 120 giorni, che può essere prorogata, ma anche ridotta. Le misure potranno essere revocate laddove risulti che non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, o appaiono spropositate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

L’incarico dell’esperto, ai sensi dell’art. 5 co. 7 CCII si considera concluso se, decorsi 180 giorni (prorogabili una sola volta in altri 180 giorni) dall’accettazione della nomina, le parti non avranno individuato una soluzione adeguata a far fronte alla crisi in atto.

Le soluzioni percorribili all’esito delle trattative

La composizione negoziata può avere diversi esiti a seconda delle definizioni delle trattative con i creditori e delle strategie perseguite per individuare gli interventi idonei al superamento della situazione di crisi. In via alternativa, una prima tipologia di soluzioni a cui le parti possono giungere è di tipo essenzialmente negoziale e può indentificarsi in tre diverse tipologie di atti:

-conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25 bis CCII, nel caso in cui secondo la relazione finale dell’esperto, esso sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

-conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;

-conclusione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore e dai creditori dai creditori dall’esperto che produce sostanzialmente gli effetti di un piano attestato di risanamento ex art. 166 c.3 lett. d) e 324 CCII, ma senza necessità di attestazione;

Qualora la composizione negoziata non raggiunga il risultato sperato, ai sensi dell’art. 23, comma 3 CCII, l’impresa debitrice avrà comunque a sua disposizione quali alternative percorribili la predisposizione di un piano attestato o un cd. “concordato semplificato” per la liquidazione del patrimonio, potrà domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero accedere ad una delle procedure concorsuali “tradizionali” disciplinate dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Alla luce di quanto esposto si può notare come l’inserimento nel panorama concorsuale italiano di uno strumento quale la composizione negoziata possa incentivare le imprese in situazioni di difficoltà ad adoperarsi tempestivamente per individuare le alternative possibili. Lo studio legale Marcheselli & Roberto nella persona della Dott.ssa Annantonia Mazza, che ha redatto il presente articolo offre un valido sostegno alle imprese in crisi assistendo gli imprenditori in tutto l’iter della composizione negoziata, elaborando piani e strategie d’intervento ad hoc aventi come obbiettivo principale il risanamento dell’impresa e il veloce ricollocamento della stessa nel mercato.