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Le procedure di allerta nel Diritto Francese

LE PROCEDURA DI ALLERTA NEL DIRITTO FRANCESE

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, adeguandosi alle disposizioni della Direttiva Insolvency, ha voluto prevedere delle misure utili a far emergere, prima di ogni intervento dell’autorità giudiziaria, le difficoltà dell’impresa per evitare che la crisi degeneri in insolvenza irreversibile. 

Due sono i sistemi di allerta disciplinati dal CCII:

– uno interno che prevede l’obbligo in capo all’organo di controllo di segnalare immediatamente indizi di crisi agli amministratori, affinché prendano gli opportuni provvedimenti;

– uno esterno che contempla la segnalazione -all’impresa e all’organo di controllo, se esistente- da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Riscossioni) della situazione debitoria che abbia raggiunto una certa dimensione, invitandoli contestualmente a richiedere l’accesso alla composizione negoziata della crisi.

La legislazione francese già con legge del 1984 ha previsto per le imprese in crisi o come viene più precisamente definito dal sistema d’oltralpe “in difficoltà”, sistemi di allerta interna ed esterna volti ad attirare l’attenzione degli amministratori su tutti quei fatti che potrebbero compromettere la regolare continuità aziendale, affinché possano attuare i necessari provvedimenti per eliminare nel più breve tempo possibile le difficoltà dell’impresa.

L’allerta interna viene prevista in capo agli organi di controllo, al comitato sociale ed economico (corrispondente nel sistema italiano al sindacato, presente obbligatoriamente in Francia presso imprese con un numero superiore a 50 dipendenti), nonché ai soci.

A) Allerta interna dell’organo di controllo

La procedura di allerta dell’organo di controllo si realizza mediante richieste di chiarimenti che il predetto organo rivolge su fatti che possono compromettere la continuità aziendale al presidente del consiglio di amministrazione. Quest’ultimo dovrà fornire entro i 15 giorni successivi un’analisi sulla situazione dell’impresa ed indicare le misure previste per rimediare alle difficoltà rilevate. Ove la risposta non pervenga entro il termine stabilito, ovvero non sia ritenuta satisfattiva, l’organo di controllo inviterà gli amministratori con comunicazione scritta -trasmessa in copia anche al Presidente del Tribunale- a convocare entro i successivi 15 giorni il consiglio di amministrazione per deliberare sui fatti indicati.

L’organo di controllo effettuerà una segnalazione al Presidente del Tribunale competente nel caso in cui non vi sia stata la convocazione dell’organo amministrativo, ovvero i provvedimenti intrapresi non consentano di garantire la continuità aziendale, affinché il Giudice possa assumere le misure immediate che ritenga necessarie. 

B) Allerta interna del Comitato Sociale ed economico

La procedura di allerta da parte del Comitato sociale ed economico si instaura in seguito alla segnalazione ai dirigenti di fatti conosciuti dai dipendenti e/o dal predetto Comitato anche tramite documenti inviati dall’organo di controllo che possano compromettere significativamente la situazione economica dell’impresa. I dirigenti dovranno inviare la risposta scritta sia al predetto Comitato che all’organo di controllo. Qualora non vi sia un riscontro da parte dei dirigenti, o questo sia ritenuto non adeguato, il Comitato, coadiuvato eventualmente dell’esperto contabile dell’azienda, dovrà redigere un rapporto nel quale verrà prospettata la situazione economica dell’impresa da trasmettere ai dirigenti e all’organo di controllo, affinché formulino loro osservazioni motivate.

L’assenza di risposta obbligherà l’organo amministrativo e di controllo a porre la questione sottoposta dal Comitato all’ordine del giorno della successiva riunione.

C) Allerta interna di soci

L’allerta dei soci ha un’efficacia di gran lunga più limitata rispetto alle due precedentemente descritte, in quanto consiste semplicemente nella facoltà da parte dei soci -che rappresentano non meno del 5% del capitale sociale- di nominare un amministratore provvisorio o un esperto in gestione delle difficoltà che possa a sua volta richiedere, per iscritto non più di due volte per esercizio, chiarimenti ai dirigenti ed al consiglio di amministrazione su questioni che potrebbero compromettere la continuità aziendale. La risposta dovrà pervenire entro un mese anche all’organo di controllo; in caso di mancato o inadeguato riscontro, potrà essere riconosciuta in capo ai dirigenti e/o amministratori una responsabilità civile. 

Dall’anno 1994 il legislatore francese contempla anche un’allerta esterna che potrà essere determinata dal Presidente del Tribunale di Commercio (Tribunale de Commerce) se sono coinvolte imprese o dal Presidente del Tribunale Civile (Tribunal Judiciaire) se le difficoltà riguardano liberi professionisti, nonché dai “groupements de prévention agréées” ovvero associazioni di categoria alle quali le imprese iscritte nel registro delle imprese possono partecipare.

A) Allerta esterna del Presidente del Tribunale

L’allerta da parte del Presidente del Tribunal de Commerce e del Tribunal Judiciaire consiste nella facoltà di convocare l’imprenditore o il professionista per avere informazioni sulle difficoltà che compromettono la continuità aziendale, nel caso in cui lo stesso venga conoscenza di fatti quali l’iscrizione di privilegi da parte del Trésor (in Italia corrispondente all’Agenzia delle Entrate), ovvero da parte dell’URSSAF (sindacati per il recupero degli oneri sociali e degli assegni familiari), ingiunzioni di pagamento, mancato deposito dei bilanci annuali etc.  

La procedura da parte dei presidenti dei due Tribunali è consimile, il Tribunal judiciaire dovrà però informare del procedimento anche l’Ordine professionale.

La convocazione a presentarsi entro un mese viene inviata per iscritto e contiene i fatti ritenuti di rilievo sui quali l’imprenditore o il professionista dovrà rispondere.

L’imprenditore ed il professionista non sono obbligati a presentarsi dinanzi al Presidente del Tribunale e nessuna sanzione è prevista per il caso di mancata comparizione.

La buona riuscita dell’allerta dipenderà dal confronto con il Presidente del Tribunale, in quanto il debitore potrà sottoporre al Giudice piani di risanamento che, per la maggior parte, si concretizzeranno in aumenti di capitale o partecipazioni di nuovi soci che apportino contributi economici.  

L’organo giudiziario potrà suggerire di ricorrere alle procedure di prevenzioni alle difficoltà quali la procedura di “conciliation” o di “sauvegarde”, ma non potrà formulare concrete soluzioni.

B) Allerta esterna di Groupements de Prévention agrées

Altra allerta esterna può essere prospettata dai “Groupements de prévention agrées”, associazioni che hanno la funzione di fornire ai loro associati un’analisi sulle informazioni economiche, contabili e finanziarie che le imprese trasmettono loro con regolarità, oltre a concludere per i loro aderenti convenzioni con gli istituti di credito o con le compagnie di assicurazioni. 

L’allerta consiste nella segnalazione all’imprenditore delle difficoltà rilevate dalla disamina della documentazione inviata e nel proporre la nomina di un esperto che possa aiutare nel risanamento delle difficoltà, anche mediante il ricorso a procedure di prevenzione delle difficoltà. 

Il sistema di allerta francese consente oramai da anni ai debitori di porre attenzione a tutti quei fatti che possono compromettere la continuità dell’attività d’impresa o professionale, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che la situazione si aggravi, ci si auspica che anche l’allerta prospettata dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza possa generare consapevolezza negli imprenditori italiani. 

Avv. Valentina Roberto