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Compravendita e Appalto: differenze in tema di vizi della RES

COMPRAVENDITA E APPALTO:

DIFFERENZE IN TEMA DI VIZI DELLA RES

Non sempre è agevole distinguere tra appalto e compravendita; difatti, se in astratto la differenza tra le due fattispecie appare evidente, nella realtà accade sovente che la linea di demarcazione tra questi due contratti sia molto sottile.

Un corretto inquadramento del rapporto contrattuale è, quindi, fondamentale ai fini dell’applicazione della specifica disciplina codicistica, in particolar modo avuto riguardo alla materia della garanzia per vizi e difetti della cosa venduta o appaltata e di riparto dell’onere probatorio.

L’art. 1470 c.c. definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o altro diritto, dietro pagamento di un prezzo.

La compravendita è, pertanto, il tipico contratto ad efficacia reale connotato da un’obbligazione di dare.

Nel contratto d’appalto, disciplinato dall’art. 1655 c.c., l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in danaro, a realizzare un’opera o compiere un servizio, curando l’organizzazione dei mezzi all’uopo necessari e con gestione a proprio rischio.

A differenza del contratto di compravendita, l’appalto è un contratto ad effetti obbligatori ed ha per oggetto un’obbligazione di facere.

Pertanto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dai contraenti, ai fini dell’individuazione del contratto, è necessario esaminare la causa concreta del rapporto alla stregua della comune intenzione delle parti, dovendosi parlare di compravendita nel caso di prevalenza della materia sul lavoro rispetto all’opera fornita, rappresentando il facere non lo scopo ultimo del negozio, ma solo un mezzo per il conseguimento del bene; al contrario, si parla di appalto nel caso in cui la materia rappresenti il mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro sia lo scopo principale del contratto.

Delineati i tratti distintivi delle due fattispecie contrattuali, è ora possibile passare ad esaminare le due differenti discipline in materia di garanzia per vizi.

VIZI E MANCANZA DI QUALITÁ DELLA RES NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Agli artt. 1490 e 1497 c.c. il nostro legislatore ha previsto che il venditore sia tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché che la stessa possieda le qualità promesse o essenziali per l’uso a cui è destinata.

Pertanto il compratore dovrà garantire l’acquirente:

dal vizio redibitorio, ovvero dalle imperfezioni, dai difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa ed, in genere, ogni altra imperfezione od alterazione tale da rendere il bene compravenduto inidoneo all’uso per il quale è destinato, ovvero tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore;

dalla mancanza delle qualità promesse o essenziali che possano far presupporre che il bene consegnato sia quello oggetto del contratto (o quantomeno dello stesso genere).

LE DIFFORMITÁ ED I VIZI DELL’OPERA NEL CONTRATTO DI APPALTO

Ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., l’appaltatore è tenuto a garantire il committente per la difformità e i vizi dell’opera, sempre che sia avvenuta l’integrale esecuzione dell’opera.

I difetti riscontrati nell’opera possono classificarsi in:

difformità: intesa come una discordanza tra quanto contenuto nella previsione contrattuale e quanto in concreto realizzato;

vizio: inteso come una violazione delle regole dell’arte nella realizzazione dell’opera che incide pertanto su aspetti qualitativi e funzionali.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA DEI VIZI

Nella compravendita il venditore non è tenuto alla garanzia se:

1) al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa;

2) i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente dai vizi;

3) vi sia una specifica pattuizione tra le parti, ma il patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore (art. 1490, secondo comma c.c.).

Nel contratto d’appalto la garanzia dei vizi è esclusa se:

1) il committente ha accettato l’opera;

2) le difformità ed i vizi erano conosciuti o riconoscibili dal committente, salvo il caso in cui siano stati sottaciuti dall’appaltatore in malefede (art. 1667, primo comma c.c.).

LA DENUNCIA

L’operatività della garanzia è sottoposta ad un regime di decadenza e di prescrizione particolarmente ristretto.

Nella vendita, il compratore è, infatti, tenuto a denunziare al venditore i vizi della cosa entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto di garanzia.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato.

L’azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene, ma il compratore convenuto per l’esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia in via d’eccezione, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima di un anno dalla consegna.

Nell’appalto il committente deve denunciare, a pena di decadenza, le difformità ed i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, ossia dal momento in cui si determina e si consolida una situazione tale da far ragionevolmente ritenere allo stesso che il difetto o il vizio riscontrato sia da attribuire ad una responsabilità dell’appaltatore.

La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità e i vizi o li ha occultati.

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera, ma il committente, così come il compratore nel contratto di vendita, qualora sia convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati nel termine di 60 giorni dalla scoperta e non siano trascorsi due anni dalla consegna.

RIMEDI ESPERIBILI

Nel contratto di vendita, le tutele previste dall’ordinamento per il compratore sono:

a) la risoluzione del contratto (azione redibitoria);

b) la riduzione del prezzo (azione estimatoria).

La scelta tra i due rimedi è irrevocabile, ove sia effettuata con domanda giudiziale. In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno subito e, in caso di risoluzione del contratto, deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese sostenute per la vendita. Il compratore a sua volta è tenuto a restituire la cosa, se non è perita in conseguenza dei vizi.

Nel contratto di appalto, il committente, nel caso in cui le difformità ed i vizi siano eliminabili, può a sua scelta alternativamente chiedere:

a) l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, purché il vizio o la difformità siano eliminabili;

b) la riduzione del prezzo determinata quale differenza tra il valore dell’opera dedotta in contratto ed il valore dell’opera effettivamente realizzata.

In subordine, qualora l’opera in concreto realizzata risulti del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, qualora le difformità ed i vizi siano tali da rendere l’opera inadatta alla sua destinazione.

ONERE DELLA PROVA

Nella compravendita l’onere della prova dei difetti riscontrati, nonché delle conseguenze dannose derivanti e del nesso causale tra questi, grava sul compratore, incombendo sul venditore solo l’onere di provare la mancanza di colpa.

Nell’appalto sino a quando l’opera non sia stata, espressamente o tacitamente, accettata al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

Se, invece, l’opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l’importanza di qualificare correttamente sin dall’origine il rapporto contrattuale concluso dalle parti, dal momento che i termini di decadenza e prescrizione per far valere la garanzia per vizi nel contratto di compravendita sono più brevi rispetto a quelli previsti nel contratto d’appalto.